Commercio

27 Dicembre 2011
Poca chiarezza e garanzia limitata: l'Antitrust multa la Apple

Sanzioni per complessivi 900mila euro al gruppo Apple responsabile di pratiche commerciali scorrette a danno dei consumatori. Le ha decise l'Antitrust al termine di un'istruttoria che ha provato sia "la non piena applicazione ai consumatori, da parte delle società del gruppo Apple operanti in Italia, della garanzia legale biennale a carico del venditore", sia "le informazioni poco chiare sugli ambiti di copertura dei servizi di assistenza aggiuntiva a pagamento offerti da Apple ai consumatori". Secondo l'Autorità garante per la concorrenza le società Apple Sales International, Apple Italia S. r. l. e Apple Retail Italia hanno messo in atto due distinte pratiche commerciali scorrette:


1) presso i propri punti vendita e/o sui siti internet apple.com e store.apple.com, sia al momento dell'acquisto che al momento della richiesta di assistenza, non informavano in modo adeguato i consumatori sui diritti di assistenza gratuita biennale previsti dal Codice del Consumo, ostacolando l'esercizio degli stessi e limitandosi a riconoscere la garanzia convenzionale del produttore di 1 anno;
2) le informazioni date su natura, contenuto e durata dei servizi di assistenza aggiuntivi a pagamento AppleCare Protection Plan, unite ai mancati chiarimenti sull'esistenza della garanzia legale biennale, erano tali da indurre i consumatori a sottoscrivere un contratto aggiuntivo quando la 'copertura' del servizio a pagamento si sovrappone in parte alla garanzia legale gratuita prevista dal Codice del Consumo.
 

Le società, oltre a cessare le pratiche e comunicare all'Autorità le misure assunte per ottemperare al provvedimento, dovranno pubblicare un estratto della delibera dell'Antitrust sul sito www.apple. com in modo da informare i consumatori. La società Apple Sales International, infine, entro 90 giorni, dovrà adeguare le confezioni di vendita dei servizi AppleCare Protection Plan, inserendo l'indicazione sulla esistenza e durata biennale della garanzia di conformità nonché indicando correttamente la durata del periodo di assistenza con riferimento alla scadenza della garanzia legale di conformità.

 

11 Novembre 2011

www.italiaprogrammi.net: l'Antitrust intima alla società Estesa Limited di cessare l’invio dei solleciti di pagamento

L’Antitrust sta ricevendo quotidianamente centinaia di denunce inviate da consumatori che ricevono solleciti di pagamento da parte della società Estesa Limited per un presunto abbonamento annuale a software scaricabili dal sito www.italia-programmi.net. In proposito, l’Autorità intende fare presente che, con delibera adottata il 25 agosto scorso, in via cautelare, ha intimato alla società Estesa Limited di cessare l’invio dei solleciti di pagamento in quanto, in base alle prime valutazioni, essi appaiono riconducibili ad una condotta commerciale che viola il Codice del Consumo.
Si ricorda, pertanto, che tali solleciti sono inviati da Estesa Limited in palese violazione della delibera adottata il 25 agosto 2011.
L’Antitrust, che sta concludendo l’istruttoria avviata per pratica commerciale scorretta nei confronti di Estesa Limited, ha anche deciso di inviare alla Polizia Postale, alla Procura della Repubblica e alla Guardia di Finanza una segnalazione sul fenomeno in atto.

L'ATC - Associazione Tutela del Consumatore consiglia di ignorare i solleciti provenienti tramite mail. Nel caso arrivassero tramite raccomandata e/o posta ordinaria o nel caso in cui si volesse comunque rispondere ai solleciti di pagamento, nell'area iscritti del sito è possibile scaricare il modulo di annullamento del contratto da inviare tramite raccomandata A/R alla società in questione (è bene notare però che con tale azione si renderanno  noti però i propri dati di residenza).

11 Novembre 2011
Biglietti online: multata TicketOne

Nel mirino dell'Antitrust finisce TicketOne, la più importante società italiana nel settore dei servizi integrati di biglietteria, e-commerce e marketing per musica, spettacolo, sport e cultura. L'Autorità ha infatti sanzionato la società per pratica commerciale scorretta e ha deciso una multa di 50 mila euro per la condotta adottata sul profilo informativo, con informazioni lacunose, incomplete o ambigue veicolate attraverso il sito internet.
La pratica contestata riguardava le informazioni diffuse e denunciate da singoli consumatori e associazioni di consumatori come ingannevoli e incomplete, o quantomeno ambigue, rispetto alla scarsa chiarezza delle modalità di indicazione delle componenti del prezzo dei biglietti offerti attraverso il sito di TicketOne e della mancata indicazione della componente dovuta a titoli di prevendita.
L'Antitrust, secondo quanto informa l'odierno bollettino, ha stabilito che TicketOne ha seguito una condotta scorretta perché nel sito "non viene indicato chiaramente al consumatore sin dall'inizio del processo di acquisto un elemento essenziale per una scelta consapevole, quale il prezzo del bene offerto comprensivo di ogni onere, incluse le spese di servizio. In particolare, - prosegue l'Antitrust - come emerso dalle rilevazioni effettuate sul sito de quo, la componente aggiuntiva dovuta a titolo di commissione per i servizi prestati da TicketOne viene resa nota al consumatore in una fase avanzata del processo di acquisto, ossia dopo la scelta del singolo biglietto e tipologia di posto e una volta effettuata la registrazione al sito". L'Antitrust ha inoltre contestato che in nessuna pagina del sito "viene indicata la parte di prezzo imputabile al diritto di prevendita. L'omessa indicazione di tale componente del prezzo finale - spiega - costituisce un'omissione rilevante nella misura in cui non chiarisce al consumatore quale parte dell'importo pagato non verrà restituita in caso di annullamento dell'evento, oltre ad impedirgli una scelta consapevole tra l'acquistare in prevendita e l'acquisto nel giorno dell'evento presso il luogo ove lo stesso si svolge". Da qui la decisione di una sanzione di 50 mila euro.
Non sono stati riscontrati, invece, elementi sufficienti per parlare di violazione del Codice del Consumo in relazione ad altre tre pratiche contestate a TicketOne, per le quali la società è stata dunque "assolta": le modalità di gestione delle telefonate attraverso il call center, il blocco delle somme per transazioni non andate a buon fine e la gestione dei rimborsi dei biglietti di eventi annullati. Per l'Antitrust, non vi sono elementi sufficienti a dimostrare l'esistenza di pratiche scorrette in questi tre ambiti.

 
15 Luglio 2011
Acquisti on-line: arriva la guida della Polizia Postale e PayPal

La guida si intitola "La sicurezza è un diritto, anche quando si compra on line" ed è disponibile sul sito del Governo in formato pdf
In sintesi alcuni dei consigli forniti nelle guida:

- controllare lo storico dei movimenti bancari per rilevare eventuali attività sospette;
- scegliere sempre password sicure (almeno 8 caratteri, possibilmente con combinazioni di maiuscole, minuscole, numeri e simboli);
- informarsi sul venditore prima di comprare online;
- leggere bene le condizioni di vendita e le caratteristiche del prodotto che si sta per acquistare;
- fare acquisti su siti protetti (controllare che compaia il simbolo del lucchetto a fondo pagina e controllare che l’indirizzo passi da http ad https);
- fare attenzione ai dati che vengono richiesti e comunque mai condividere né pin né password;
- scegliere sempre una spedizione tracciabile e assicurata, costa di più ma offre maggiori garanzie;
- fare attenzione alle mail di phishing;
- utilizzare software e browser aggiornati;
- effettuare sempre il log out dai siti in cui si fanno acquisti, soprattutto se il computer usato è accessibile da altre persone.

 
16 Maggio 2011
Vietata la vendita di ghiaccio istantaneo

Con una circolare il Ministero della salute ricorda che già da giugno 2010 il nitrato di ammonio non può essere immesso sul mercato né come sostanza né in miscele contenenti il 16% o più in peso di azoto in relazione al nitrato di ammonio.

Alla luce di tale divieto si ricorda quindi che i dispositivi medici contenenti il nitrato di ammonio - come il Ghiaccio istantaneo - rientrano in tale fattispecie e non possono più essere immessi sul mercato.

Per quanto riguarda le giacenze presenti nel canale distributivo, anch'esse devono essere restituite al fabbricante affinché quest’ultimo provveda allo smaltimento dei prodotti stessi.

Cliccare qui per la Circolare del Ministero.

 
13 Luglio 2010
Truffa Easy-download

Utilizzando i motori di ricerca per scaricare i programmi open source (cioè gratuiti), si giunge molto facilmente ad un modulo di iscrizione col quale si richiede l’inserimento dei propri dati personali per utilizzare il servizio. Ma una volta inseriti, cominciano i problemi!

Infatti iniziano ad arrivare all’utente una serie di mail dove si dichiara che si è concluso un contratto di servizio per un abbonamento di 24 mesi a pagamento anticipato anno per anno e in allegato un bonifico precompilato alquanto sospetto.

Il passo successivo è la richiesta di pagamento, seguita da intimidazioni, basando la pretesa sulla ormai decorrenza del termine di legge per il recesso.

Si fa notare che in base alla normativa vigente, in materia di contratti a distanza, la società ha l’obbligo di inviare idonea informativa per iscritto al consumatore per  metterlo a conoscenza dei dati dell’imprenditore e degli estremi del contratto (articoli 52 e 53 Codice del consumo).

Informiamo tutti i malcapitati che non sono tenuti a corrispondere il pagamento richiesto e che per puro scrupolo si potrà inviare raccomandata (i nostri esperti sono a disposizione di chi si vuole associare) con ricevuta di ritorno alla sede legale della società (Easy Download – Euro Content Ltd. – Quirinsstr. 8 – D-60599 Frankfurt am Main p.c.), avvalendosi di quanto stabilito dagli articoli 64 e 65 del Codice del consumo. Infatti il termine legale di dieci giorni si riferisce alla situazione in cui il professionista abbia adempiuto agli obblighi di legge, ma dalle molte segnalazioni che sono pervenute ai nostri sportelli pare evidente che questo onere non è stato rispettato.

Si può, inoltre, continuare a segnalare il caso all'Antitrust chiamando il numero verde 800 166 661. Preparare una copia della mail pervenuta dalla Euro Content Ltd che bisognerà faxare all'Antitrust. E' importante segnare il numero ID che l'Antitrust assegnerà alla vostra segnalazione. Infine, qualora si voglia effettuare un download di un programma gratuito, consigliamo di avvalersi esclusivamente dei siti ufficiali.