Giustizia

16 Agosto 2011
CASSAZIONE: AVERE UNA FALSA IDENTITA' SUL WEB E' REATO E SI RISCHIA FINO AD 1 ANNO DI RECLUSIONE (sostituzione di persona e delitto contro la fede pubblica).

Commette un reato chi crea una falsa identità su internet. Uno dei casi più frequenti di abuso delle enormi possibilità di comunicazione offerte dalla Rete, su cui da tempo ci si interroga per individuare forme adeguate di protezione per utenti e no. Tanto più urgenti con la diffusione su larga scala del commercio elettronico. La Cassazione, sentenza n. 46674 della Quinta sezione penale ha confermato la condanna ricevuta per sostituzione d'identità da un uomo che aveva creato un account di posta elettronica utilizzando il nominativo di una propria conoscente con l'obiettivo di provocarle un danno. Utilizzando l'indirizzo mail, l'uomo aveva poi allacciato rapporti con utenti della rete spacciandosi per la ragazza. Che a sua volta aveva poco dopo iniziato a ricevere telefonate con proposte di incontri a scopo sessuale.
La Cassazione, respingendo il ricorso presentato dalla difesa dell'imputato e confermando la pronuncia della Corte d'appello, ha chiarito che l'articolo del Codice penale a tutela dell'identità (il n. 494, che, tra l'altro, prevede un massimo di pena sino a un anno e impedisce di fatto l'effettuazione dell'arresto nei confronti del sospetto) ha come obiettivo anche la protezione della fede pubblica degli utenti che, nel caso, credono di entrare in relazione con una persona diversa da quella reale. Pubblica fede che può essere sorpresa da inganni e raggiri relativi alla vera identità di una persona, identità da intendere in senso ampio come comprendente anche, per esempio, i suoi attribuiti sociali.
«E siccome - spiega la Corte - si tratta di inganni che possono superare la ristretta cerchia di un determinato destinatario, così il legislatore ha ravvisato in essi una costante insidia alla fede pubblica, e non soltanto alla fede privata e alla tutela civilistica del diritto al nome».
A nulla sono valse le obiezioni della difesa che aveva invece puntato sull'assoluta ordinarietà della condotta incriminata, sottolineando come sia possibile per chiunque attivare un account di posta elettronica con un nominativo diverso dal proprio, anche di pura fantasia. È vero ed assolutamente pacifico, replica la Corte. Ma il punto non è questo. A essere ingannato, infatti, non è tanto il server che fornisce il servizio di posta elettronica, quanto piuttosto la comunità della rete. Che si è trovata ad avere a che fare con una persona differente da quella prevista
Come pure, priva di fondamento è, per la Cassazione, l'osservazione, sempre formulata dalla difesa che «il contatto non avviene sull'intuito personale, ma con riferimento alle prospettate attitudini dell'inserzionista». Non è indifferente, precisa la sentenza, per l'interlocutore che il rapporto descritto nel messaggio sia offerto da un soggetto che non è quello che appare. Per di più, nel caso affrontato, di sesso diverso.

 
28 Giugno 2011
Nasce l’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza

È stato approvato il 22 giugno il Disegno di Legge n. 2631 che sancisce la nascita dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, in attuazione dell’art. 31 della nostra Costituzione, che protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, “favorendo gli istituti necessari a tale scopo”.

Il Garante nazionale per l'Infanzia e l'adolescenza è un organo monocratico, con poteri autonomi di organizzazione, indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica. Il titolare è nominato d'intesa con i presidenti della Camera e del Senato, dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta.
L'Autorità garante promuove a livello nazionale studi e ricerche sull'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, esprime pareri su disegni di legge e sugli atti normativi del Governo in tema di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, collabora con le altre amministrazioni, segnala alle Procure della Repubblica le situazioni che si configurino come disagio o abuso, esercita la sua attività anche mediante l’ascolto dei minori. Entro il 30 aprile di ogni anno, inoltre, il Garante dovrà relazionare alle Camere sull'attività svolta nell’anno precedente.