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Commette un reato
chi crea una falsa identità su internet. Uno dei casi più frequenti di abuso
delle enormi possibilità di comunicazione offerte dalla Rete, su cui da
tempo ci si interroga per individuare forme adeguate di protezione per
utenti e no. Tanto più urgenti con la diffusione su larga scala del
commercio elettronico. La Cassazione, sentenza n. 46674 della Quinta sezione
penale ha confermato la condanna ricevuta per sostituzione d'identità da un
uomo che aveva creato un account di posta elettronica utilizzando il
nominativo di una propria conoscente con l'obiettivo di provocarle un danno.
Utilizzando l'indirizzo mail, l'uomo aveva poi allacciato rapporti con
utenti della rete spacciandosi per la ragazza. Che a sua volta aveva poco
dopo iniziato a ricevere telefonate con proposte di incontri a scopo
sessuale.
La Cassazione, respingendo il ricorso presentato dalla difesa dell'imputato
e confermando la pronuncia della Corte d'appello, ha chiarito che l'articolo
del Codice penale a tutela dell'identità (il n. 494, che, tra l'altro,
prevede un massimo di pena sino a un anno e impedisce di fatto
l'effettuazione dell'arresto nei confronti del sospetto) ha come obiettivo
anche la protezione della fede pubblica degli utenti che, nel caso, credono
di entrare in relazione con una persona diversa da quella reale. Pubblica
fede che può essere sorpresa da inganni e raggiri relativi alla vera
identità di una persona, identità da intendere in senso ampio come
comprendente anche, per esempio, i suoi attribuiti sociali.
«E siccome - spiega la Corte - si tratta di inganni che possono superare la
ristretta cerchia di un determinato destinatario, così il legislatore ha
ravvisato in essi una costante insidia alla fede pubblica, e non soltanto
alla fede privata e alla tutela civilistica del diritto al nome».
A nulla sono valse le obiezioni della difesa che aveva invece puntato
sull'assoluta ordinarietà della condotta incriminata, sottolineando come sia
possibile per chiunque attivare un account di posta elettronica con un
nominativo diverso dal proprio, anche di pura fantasia. È vero ed
assolutamente pacifico, replica la Corte. Ma il punto non è questo. A essere
ingannato, infatti, non è tanto il server che fornisce il servizio di posta
elettronica, quanto piuttosto la comunità della rete. Che si è trovata ad
avere a che fare con una persona differente da quella prevista
Come pure, priva di fondamento è, per la Cassazione, l'osservazione, sempre
formulata dalla difesa che «il contatto non avviene sull'intuito personale,
ma con riferimento alle prospettate attitudini dell'inserzionista». Non è
indifferente, precisa la sentenza, per l'interlocutore che il rapporto
descritto nel messaggio sia offerto da un soggetto che non è quello che
appare. Per di più, nel caso affrontato, di sesso diverso. |
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È stato
approvato il 22 giugno il Disegno di Legge n. 2631 che sancisce la nascita
dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, in attuazione
dell’art. 31 della nostra Costituzione, che protegge la maternità,
l'infanzia e la gioventù, “favorendo gli istituti necessari a tale scopo”.
Il Garante
nazionale per l'Infanzia e l'adolescenza è un organo monocratico, con poteri
autonomi di organizzazione, indipendenza amministrativa e senza vincoli di
subordinazione gerarchica. Il titolare è nominato d'intesa con i presidenti
della Camera e del Senato, dura in carica quattro anni e il suo mandato è
rinnovabile una sola volta.
L'Autorità garante promuove a livello nazionale studi e ricerche
sull'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, esprime pareri
su disegni di legge e sugli atti normativi del Governo in tema di tutela dei
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, collabora con le altre
amministrazioni, segnala alle Procure della Repubblica le situazioni che si
configurino come disagio o abuso, esercita la sua attività anche mediante
l’ascolto dei minori. Entro il 30 aprile di ogni anno, inoltre, il Garante
dovrà relazionare alle Camere sull'attività svolta nell’anno precedente.
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